L’anniversario della morte di San Francesco offre l’occasione di approfondire la storia del tempo in cui il Poverello visse, in particolare un evento popolarissimo: la V crociata (1217-1221) predicata ovunque con il massimo zelo e combattuta in Palestina e in Egitto con esito sfavorevole per le armi cristiane.
Nel 1219 San Francesco di Assisi, mosso da un sentimento forte e inarrestabile, si recò con frate Illuminato in Egitto e si presentò al sultano Al-Malik. Narra la Leggenda maggiore di San Bonaventura (IX, 8), De fervore caritatis et desiderio martyrii (Riguardo al fervore della carità e al desiderio del martirio):
“Tanta vero mentis constantia, tanta virtute animi tantoque fervore spiritus praedicto soldano praedicavit Deum trinum et unum et Salvatorem omnium Iesum Christum, ut evangelicum illud in ipso claresceret veraciter esse completum: «Ego dabo vobis os et sapientiam, cui non poterunt resistere et contradicere omnes adversarii vestri» (Luc 21,15)”.
Tradotto è: “Ma con tale costanza di mente, tale forza d’animo e tale fervore di spirito predicò al suddetto sultano il Dio uno e trino e il Salvatore di tutti, Gesù Cristo, che divenne chiaro in lui che il Vangelo si era veramente adempiuto: «Darò a voi una bocca e una sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere o contraddire» (Lc 21,15)”.Grande fu lo zelo della cristianità nella preparazione della crociata, che fu promossa da Innocenzo III, tramite le lettere Quia maior (perché più grande) e Pium et sanctum (1213) e venne detta «opus communis» dal concilio Lateranense IV (1215). In tale sede infatti si ritenne necessario il contributo fisico di ogni fedele e indispensabile l’opera dei “predicatores crucis”, garantita dall’autorità dei vescovi.
IL VOTO DEL CROCESIGNATO
Il concilio accordò anche privilegi spirituali e materiali a chi assunse il “signum crucis”, ad esempio riguardo alla raccolta delle decime sulle rendite ecclesiastiche e alla protezione sulle proprietà dei singoli. Inoltre, come scrive C. Grasso (La delega papale, 2013):
“La speciale protezione accordata dalla Chiesa sulle proprietà e sulle persone dei crociati fu motivata dal tipo di impegno che loro stessi assumevano nel contesto di una situazione d’emergenza e con l’obiettivo di preservare l’interesse collettivo.
A farsi garante e difensore di tale carattere era sempre il papato che non a caso spinse molto per il riconoscimento di un particolare statuto giuridico per i crociati. Questo statuto prevedeva alcuni privilegi, come le indulgenze e la moratoria sui debiti, comportava la facoltà di ottenere alcune deroghe (nell’ambito, ad esempio, del diritto matrimoniale) e soprattutto la prerogativa di essere sottoposti alla tutela dell’autorità apostolica.
Tale tutela si esprimeva ad un primo livello con l’azione dei tribunali ecclesiastici, ai quali i crociati potevano appellarsi per far rispettare i privilegi e le esenzioni loro accordati, e ad un secondo livello con l’iniziativa dei predicatori che in materia di crucesignatio rappresentavano la più alta autorità a livello locale.
Una delle principali prerogative accordate ai predicatori crociati era in effetti quella di poter stabilire l’osservanza del voto crociato che, come la scienza canonistica si premurò ben presto di chiarire, era da considerarsi come un voto speciale, giuridicamente vincolante per chi lo contraeva e sottoposto alla riserva pontificia.
Alla Sede Apostolica spettava stabilirne la normativa generale e ai suoi delegati il compito di diffonderla e di farla rispettare magari adattandola ai singoli casi sulla base dei sempre validi principi della urgens necessitas e della evidens utilitas.
Erano tali principi, in fondo, a fare del voto crociato un voto speciale per il quale non poteva che esserci una specifica normativa”.
Avvenne pertanto che negli anni di preparazione alla crociata, l’attesa e il desiderio aumentassero e che i fedeli avvertissero in modo sempre più vivo la chiamata verso la Terra Santa. Di tali fedeli fecero parte l’imperatore Federico II, il citato San Francesco per la predicazione e molti altri. Ma se dei primi si conoscono e si commentano vita e opere in libri di cronaca o di devozione, non si può dire la stessa cosa dei crociati di altre città e castelli d’Italia e di Toscana. Alcuni nomi però escono fuori dagli archivi e in particolare da dei prosaici documenti notarili attestanti una vicenda familiare o una causa legale.
LA MANCATA PARTENZA DI BARONE DI SIMEONE
Ad esempio a Volterra, simili questioni si trovano nel 1218 quando Onorio III intervenne presso i due canonici volterrani Mitidio e Pisano per far restituire a Barone di Simeone “crucisignatus” (cioè votato alla crociata) certo denaro presogli dal pievano di Pomarance, da Guitto di Cece, da Saraceno di Orlando e da Bonafidanza di Ranieri, i quali “contra iustitiam detinent et solvere contradicunt propter sui voti executio impeditur” (i quali trattengono [il denaro] contro la giustizia, si rifiutano di rilasciarlo e quindi è impedita l’esecuzione del proprio impegno religioso personale a partire per la crociata).
IL VOTO INFRANTO DI GREGORIO DEL FU GREGORIO
Anche il crocesignato Gregorio del fu Gregorio da San Gimignano, cittadino volterrano, nel 1219 si rivolse al papa Onorio III riguardo ai beni che gli erano stati presi da un certo Gerardo da Tollena e al fatto che l’ingiusta loro detenzione gli avesse impedito l’esecuzione del voto: “Gerardos filios et quosdam alios villanos suos contra iustitiam detinent et reddere contradicunt q.re voti sui esecutio impeditur” (Gerardo, i figli e altri villani li tengono contro la giustizia e si rifiutano di restituirli, impedendo così l’esecuzione del suo voto).
A seguito dell’istanza di Gregorio nel luglio 1219 i consoli della città (Barone, Bonafidanza e Galgano) costituirono un certo Andrea di Minnone come procuratore del comune. Ma a dicembre nella pieve di Casole d’Elsa i giudici delegati dal papa (Florenzetto proposto di Casole, Visconte arciprete di Colle e Pisano canonico volterriano) sentenziarono a favore di Gregorio.
LA CAUSA CONTRO IL PODESTÁ PER ARRINGERIO
Nel 1221 invece fu la volta della causa di “Arringerium crucesignatum quondam Massuli”, contro il sindaco del Comune di Volterra Daniele e dei consoli Bonafidanza, Galgano e Barone. I delegati papali furono Vitale arcivescovo di Pisa, Soffredo canonico pisano, Aldebrando volterrano canonico del papa1. Dal lungo atto si apprende di un furto di denaro e frumento perpetrato dal podestà di Volterra A.. ai danni di Arringerio, di Barone “de Symeone” e di Placido crociati, come era riportato in una lettera redatta in Laterano l’11 aprile 1218.
Arringerio inoltre chiedeva 40 lire più 80 lire “pro damno, expensis, interesse”, perché il podestà di Volterra Ildebrandino di Romeo dopo che Arringerio venne fatto crociato, il podestà lo arrestò, lo incarcerò e gli rubò 40 lire; e pertanto in seguito a tale fatto al podestà fu comandata la restituzione. Il cardinale ostiense legato di Tuscia concordò la sentenza, constatando che i crociati e i loro beni erano sotto la protezione apostolica e di tutti i prelati secondo gli statuti del concilio generale.2
Nella lunga carta Arringerio dichiarò anche di aver dovuto vendere un campo per racimolare le 40 lire e di essere andato con altre persone a tirare “lapides” alla casa del podestà. Ma dopo l’inquisizione e dopo aver ricevuto una lettera dal canonico Aldobrando, l’arcivescovo Vitale e il canonico Soffredo condannarono Manetto procuratore di Daniele del Comune di Volterra alla restituzione di 30 delle 40 lire, di 10 lire per interesse e danno e di 15 lire per le spese legali. Lo assolsero invece dalle altre accuse.
La pergamena fu scritta a Pisa nella curia arcivescovile presenti le parti e prete maestro Pedone, prete Angelo di San Mamiliano, prete Anselmo di San Simone al Parlascio, Ugo diacono. Rogò Buonalbergo del fu Ventriglio.