L’istituzione del ricovero di mendicità

L’ex convento di San Girolamo, pregevole architettura, costituisce il nucleo originario di quello che diventerà uno dei complessi manicomiali italiani del Novecento di maggiore importanza. Conosciuto prima con la denominazione di Frenocomio di San Girolamo (dal 1902), in seguito assume l’altra intitolazione di Ospedale psichiatrico di Volterra (dal 1933)1. L’esperienza volterrana, nonostante la posizione geografica marginale nel territorio della provincia di Pisa – per le dimensioni dell’assetto edilizio, la vastità dei suoi tenimenti e aziende agricole, le molteplici e diversificate officine e industrie, l’elevatissimo numero di ricoverati, le importanti implicazioni sociali ed economiche con il tessuto produttivo cittadino specie in termini occupazionali, per la strutturazione in villaggio aperto, autonomo e sufficiente con il contributo lavorativo della ‘famiglia’ di ricoverati e addetti – rappresenta un caso tra i più singolari e significativi nel panorama italiano e internazionale.

Le vicende hanno tuttavia origine molto tempo addietro, ovvero da quando, per effetto dell’entrata in vigore il R.D. n. 3036 del 7 luglio 1866 per la soppressione delle corporazioni religiose, l’amministrazione comunale di Volterra si trova nella possibilità di acquisire, per giustificato bisogno, l’ex-convento di San Girolamo già abitato dai Minori Osservanti2. Di fatto, il giustificato bisogno obbliga il comune di Volterra a destinare il complesso monastico esclusivamente per determinati usi quali scuole, asili infantili, ricoveri di mendicità, ospedali o altri istituti di beneficienza e di pubblica utilità3.

In tale quadro, il Consiglio Comunale, con delibera del 23 novembre 1868, approva l’acquisizione dell’ex convento di San Girolamo. Lo stesso Consiglio incarica il sindaco di verificare l’ammontare delle parti redditizie e dell’annuo canone da corrispondere, nonché di accertare eventuali pregiudizi in merito ai diritti reali sui terreni circostanti l’ex convento4. L’Amministrazione del fondo per il culto, con lettera del 24 dicembre 1868 conferma la disponibilità a cedere l’ex convento al Comune dietro il pagamento di un annuo canone per la parte redditizia5. Le pratiche subiscono una battuta di arresto per questioni legate alle condizioni di salute dell’allora sindaco Carlo Guarnacci6.

Viene nel frattempo incaricato di portare avanti le trattative prima il consigliere Solaini7 e in seguito il consigliere Maffei. Sull’affare intervengono, con note ufficiali, sia l’Intendenza di Finanza, sia l’Amministrazione del Demanio e delle Tasse di Volterra. È solo nella seduta consiliare del 18 luglio 1870, che sono prese in esame le condizioni imposte dalle superiori autorità con il supporto della relazione del consigliere Maffei.

Ciò che di significativo emerge da questa relazione è da riferire alla necessità di definire, preventivamente alla stipula di atti formali di cessione, da parte dell’amministrazione comunale, della destinazione da assegnare non solo al fabbricato dell’ex convento ma anche agli annessi terreni e, principalmente, al bosco di San Girolamo detto anche dei Frati. Si prospettano infatti due alternative. La prima prevede di conservare al Comune la piena disponibilità del fabbricato e di destinare a pubblico passeggio il bosco. La seconda, di concedere al Comizio Agrario di Volterra l’uso dei locali dell’ex convento e del bosco dei Frati, sotto determinate condizioni e oneri8. Diverso, nei due casi, l’impegno annuo finanziario a carico dell’amministrazione comunale9. Il parere della Direzione del Comizio Agrario (da ora Direzione), diventa quindi dirimente10.

La Direzione11, preso atto del riconoscimento del Comizio Agrario come «stabilimento di pubblica utilità e abilitato ad acquistare, ricevere, possedere e alienare secondo la Legge Civile qualunque sorta di beni con R.D. del 15 marzo 1868 e conseguentemente compreso fra le istituzioni di pubblica utilità nel rapporto coi Comuni e delle Provincie a tenore della Legge del 7 luglio 1866 n. 3036»12, manifesta la disponibilità ad accollarsi il mantenimento del bosco a uso di pubblico passeggio sotto definite condizioni e a profitto dell’arte agraria.

Per quanto riguarda il fabbricato dell’ex-convento, l’amministrazione comunale prende atto di non poter far fronte sia al pagamento al governo dell’annuo canone relativo alle parti redditizie, in questa fase ancora da determinare, sia alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che inevitabilmente può richiedere un fabbricato di così antiche origini. Il Consiglio Comunale, preso atto di non poter dar corso alla istituzione di uno stabilimento di pubblica beneficenza tra quelli previsti dal richiamato R.D. del 1866 si orienta nel concedere, una volta entrato in possesso del soppresso convento di San Girolamo e sue adiacenze, al Comizio Agrario. Considerata la possibilità di poter sviluppare le proprie prerogative, la Direzione del Comizio Agrario, si obbliga a corrispondere l’annuo canone e tutti gli oneri dipendenti dai beni dovuto al governo e inoltre, a concedere l’accesso al parco del pubblico per non meno di ventisei giorni l’anno, anche dietro eventuale pagamento del passo13.

È da osservare come, in questa fase, non è ancora emerso con chiarezza, se anche la vigna annessa all’ex convento può rientrare o meno nel complesso dei beni oggetto della cessione al Comune. Nel frattempo, con delibera del 19 luglio 1870, il Consiglio Comunale, chiede alle autorità governative di determinare la consistenza degli ambienti da conservare a uso di canonica del parroco protempore della chiesa di San Girolamo e suoi aiuti e quali e quante stanze servono per servizio della chiesa medesima14. E ciò al fine di procedere, di comune accordo con il medesimo parroco, alla designazione dei locali da escludere da quelli da cedere al Comizio Agrario.

Nella stessa seduta, la Giunta Comunale è incaricata di valutare l’entità del canone annuo corrispondente alle parti redditizie considerando il fabbricato e il bosco destinato a parco pubblico come privi di rendita e valutando, per gli orti attigui ai predetti beni, la possibilità di riduzioni del canone da corrispondere visto l’uso a vantaggio delle attività del Comizio Agrario.15

Su questi e altri aspetti che subentrano nell’affare e, in specie sulla inclusione della vigna, si apre un lungo contenzioso, anche per via giudiziale e che vede come protagonisti, oltre all’amministrazione comunale, le Amministrazioni: del Fondo per il Culto e del Demanio, delle Tasse e dell’Intendenza di Finanza di Pisa. In tale stato di cose, sul finire del 1872, la Giunta Comunale affida a una commissione composta da Tito Cangini, Cleomone Beltrami e Lodovico Del Bava la risoluzione della ormai annosa controversia16.

Nella seduta consiliare del 22 luglio 1873 trovano approvazione le proposte di questa commissione. Il canone annuo viene stabilito in £ 250. L’assegnazione dei vani al parroco protempore della chiesa di San Girolamo, risulta descritta nel testo della delibera con puntuali rimandi a una planimetria, purtroppo non rinvenuta. Ciò nonostante, nella seduta del 25 giugno 1874 il Consiglio Comunale prende atto delle insormontabili difficoltà di trovare un accordo preventivo col parroco protempore Angelo Cerri e delibera di accettare dal Demanio l’intero fabbricato e annessi dell’ex convento obbligandosi a fornire adeguati locali per la canonica del parroco in altra sede17.

Quest’ultima evenienza non trova attuazione se, nella delibera consiliare del 13 ottobre 1874 trovano puntuale espressione le clausole che, per interesse della amministrazione comunale, risultano da inserire nel verbale di cessione e di consegna dell’ex convento di San Girolamo e sue adiacenze da parte dell’Amministrazione del fondo per il culto. Infatti, dal complesso dei tredici articoli si ha nozione dei beni immobili oggetto di concessione, tutti ricompresi nel foglio nono della sezione V del Catasto di Volterra. Tali immobili sono costituiti da: 1) un vasto fabbricato con corte e annessi (part. nn. 1272 e 1264); 2) un orto annesso al fabbricato con peschiera (particelle nn. 1262, 1265, 1266 e 1277); 3) un appezzamento di terra seminativo, vitato, fruttato e in piccola parte a castagneto di seguito all’orto e recinto in parte da muro e in parte da siepe (particelle nn. 1253, 1267-1270, 1273-1276, 1278 e 1279); 4) un bosco con un piccolo fabbricato a uso di cappellina isolata e comprendente il cimitero addetto alla cura di San Girolamo (particelle nn. 1254-1261). Tutti i beni sono gravati dalla rendita imponibile catastale di £ 105,22 e impegnano una superficie di braccia quadre 158.425 pari a circa 6 ettari.

Se la cessione del fabbricato dell’ex convento di San Girolamo è pienamente gratuita18, per i fondi adiacenti il Comune è obbligato a corrispondere, a partire dal 1º novembre 1874, un canone annuo di £ 250, redimibile al 5%, salvo il diritto del cedente a percepire le rendite di detti fondi fino al successivo 31 ottobre e cioè fino al termine dell’annata agricola. Il cessionario si obbliga di assegnare al parroco della chiesa di San Girolamo per sé e i suoi coadiutori legittimi una conveniente e congrua abitazione posta nell’annesso ex convento e non altrimenti19 (fig. 1).

Mediante contratto del 5 gennaio 1875, l’ufficio del Registro di Volterra, in rappresentanza della Finanza e dell’Amministrazione del Fondo per il Culto, cede e consegna al municipio di Volterra il fabbricato dell’ex convento di San Girolamo con i fondi annessi, così come descritti nel detto contratto. La cessione e la consegna dei beni al Comizio Agrario è regolata da una convenzione di ventuno articoli o ‘clausole’ approvata dalla Giunta municipale. All’atto di consegna è prevista l’elaborazione di un inventario generale di consistenza per definire il valore dei fondi consegnati e descriverne lo stato di fatto20.

Il fabbricato e i terreni annessi continuano a essere catastalmente intestati al Comune21. Il Comune assume l’obbligo di rilasciare al Comizio il complesso di San Girolamo, unitamente al bosco e terreni annessi e le rendite corrispondenti e provenienti da questi beni fino a quando resta in vita l’istituzione22. Il Comizio Agrario acquisisce il diritto di poter tagliare gli alberi di alto fusto, ma con l’obbligo di ripiantarne altrettanti e della stessa specie23. Per corrispettivo di tali concessioni, il Comizio Agrario è obbligato a rimborsare al Comune le imposte relative ai fondi consegnati24. Il Comizio Agrario assume l’onere del pagamento dell’annuo canone di £ 20025. Il Comizio Agrario è tenuto a conservare a pubblico passeggio la parte superiore del bosco, obbligandosi a mantenerlo sempre in condizioni decorose26. I lavori di riattamento e manutenzione alla fabbrica del convento, in ogni tempo, sono a carico del Comizio Agrario, salvo i casi fortuiti e imprevisti27.

La Direzione del Comizio Agrario ha l’obbligo di compilare un regolamento per l’accesso al pubblico nella parte di bosco destinata al passeggio, da tenere aperto per non meno di due giorni alla settimana, compresi i festivi, da sottoporre all’approvazione dell’autorità municipale28. Il Comizio Agrario è autorizzato a imporre una tassa di ingresso al passeggio nei giorni della sua apertura al pubblico, purché questa non oltrepassi centesimi 50 per persona29. Tutte le spese della consegna sono a carico del Comizio Agrario30.

La convenzione trova definitiva approvazione in seguito, con Decreto del 15 gennaio 1876 del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Contestualmente è approvato il verbale di consegna già formalizzato fin dal 3 dicembre 1874. Il canone annuo posante sulle parti redditizie dei beni adiacenti al fabbricato e a carico dell’amministrazione comunale è stabilito definitivamente in £ 250,00 e con decorrenza dal 1º novembre 1874. La trascrizione dell’atto di cessione risale al 20 giugno 187631.

La distribuzione delle destinazioni funzionali del piano terra e del piano primo assegnate alla parrocchia, alla canonica e al Comizio Agrario trovano rappresentazione nei disegni qui riprodotti e frutto della elaborazione grafica supportata dalle fotoriproduzioni di due piante databili al 1880 e rinvenute in occasione di un rilievo coordinato dall’autore eseguito nell’anno 200632

Con il conforto delle legende riportate nelle due piante si osserva in primo luogo la presenza di una serie di piccoli ambienti (1-6) destinati a stanze per uso di caffè addetto al pubblico passeggio e ubicate in prossimità di un’apertura verso il bosco dei Frati. Tale apertura mette in comunicazione con il giardino (17) munito di pozzo o cisterna (18). Sul lato nord, lungo uno dei corridoi del primo chiostro, si aprono i lavatoi, il bottaio, la stanza del pane e il forno.

Al primo piano trovano collocazione i locali più propriamente destinati alla scuola teorico-pratica di Agraria che, gestita dal Comizio Agrario, ha lo scopo di diffondere l’insegnamento dell’agricoltura «specialmente tra le persone destinate a sovrintenderla e a esercitarla»33. Il corso di studi si propone di abilitare gli alunni agli uffici di agente agrario e di sorvegliante dei lavori campestri e si articola nell’istruzione elementare, nell’agricoltura e zootecnica, esercizi d’agricoltura nel campo sperimentale o in altri luoghi. La Scuola dispone anche di due appezzamenti di terreno, uno in località Sant’Andrea e l’altro lungo la strada che conduce a San Martino e Roncolla. L’ammissione è generalmente riservata ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni dietro il pagamento di una retta mensile pari a £ 360,00, ma è prevista anche la mezza retta e qualche posto gratuito.

Sempre al primo piano si trovano il quartiere per il direttore (4-8), la segreteria (9) e la presidenza (10), la biblioteca di Agraria, il museo di storia naturale, le sale di studio, le stanze per il custode e otto camere per gli alunni (18-25) (figg. 2 e 3).

Nella seduta del 31 maggio 1881, il Consiglio Comunale di Volterra delibera di ritornare alla piena disponibilità dei locali di San Girolamo già concessi al Comizio Agrario, al fine di poterli poi riconsegnare alla Congregazione di Carità34 per l’impianto di un Ricovero di mendicità35. Il consigliere Ruggieri è incaricato di concordare con la Congregazione Comizio Agrario, l’assegnazione, la distribuzione e la divisione degli ambienti per assicurare la piena funzionalità alle due istituzioni. La questione si complica per la necessità di coinvolgere nella ridistribuzione anche i diversi vani ubicati al piano terreno e al primo piano, già assegnati al parroco protempore di San Girolamo36.

In tale quadro, per il tramite della Sottoprefettura di Volterra, giunge comunicazione all’amministrazione comunale dei rilievi avanzati dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti e concernenti l’eccessiva quantità di locali assegnati al parroco della chiesa dell’ex convento di San Girolamo per la propria abitazione, superiore al reale bisogno e ben al di là delle condizioni stabilite nell’atto di cessione. Da quel Ministero è quindi disposto di provvedere sollecitamente alla riduzione degli anzidetti locali nei limiti dello stretto bisogno per una conveniente abitazione del parroco e dei suoi legittimi coadiutori.

In vista della consegna dei locali tale evenienza è accolta favorevolmente dal presidente del Comizio Agrario, che si rende disponibile a valutare il modo conveniente per contribuire alle spese per gli eventuali necessari lavori di adattamento37, in vista di una nuova ed equa distribuzione degli spazi38. La Direzione si orienta nel chiedere al Comune la cessione di tutto l’appezzamento di terra lavorativo e ortivo detto ‘La Vigna’ e una porzione del fabbricato del convento. Più precisamente si tratta del refettorio e delle stanze terrene attigue e più due stanze al primo piano soprastanti alle dette stanze terrene cui si dovrà accedere per una scala interna da farsi a cura e spese del Comizio Agrario; il resedio con fonte che rimane a confine dalla parte di mezzogiorno alle stanze terrene e refettori.

Al Ricovero di mendicità viene quindi ceduto tutto il restante fabbricato del convento con l’appezzamento boschivo e suoi piazzali. Si presenta quindi la necessità di chiudere tutte le aperture e collegamenti, anche verticali al fine di assicurare la netta separazione dei due Istituti. Le spese degli interventi sono in parti uguali stabilite a carico del Ricovero di Mendicità e del Comizio Agrario. Gli ingressi sono del tutto separati risultando quello del Ricovero di Mendicità dalla parte della Vigna e quello del Comizio Agrario dalla parte del Bosco. La Giunta Comunale è deputata a risolvere tutte le possibili controversie tra i due Istituti circa l’estensione e distribuzione dei locali assegnati, la divisione delle spese e qualsiasi altra evenienza riguardante la sistemazione e il funzionamento.

La parte redditizia dei beni è trasferita ai rispettivi vantaggi di ciascun istituto sui quali gravano le corrispondenti imposte. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali restano esclusivamente a carico del Comune. Il Comizio Agrario deve rimborsare annualmente al Comune il canone che il Comune stesso paga all’Amministrazione finanziaria governativa. I bilanci comunali devono quindi riportare, nella parte attiva, una somma corrispondente al rimborso delle imposte del canone dovuto, la prima da entrambi gli istituti, il secondo al solo Comizio Agrario.

A favore del Comune è riservato l’uso del Bosco e sue adiacenze sia per il pubblico passeggio nei giorni festivi e in occasione delle feste pubbliche. La conservazione e la manutenzione del bosco, risulta a carico del Ricovero di Mendicità. Dovranno i due istituti non solo eseguire tutte le opere di riparazione dei locali rispettivamente ceduti ma dovranno mantenerli in buone condizioni. La morosità al pagamento dei rimborsi per tasse e canoni dovuti al Comune protratto oltre il mese di dicembre di ciascun anno porta alla decadenza immediata della cessione.

In ogni caso, al Comune è riservata la facoltà di prendere immediato possesso di quella parte di fondi ceduti, suscettibili di rendita, all’oggetto di ottenere il pagamento di quanto risulta creditore. Nel corso del luglio 1882 la distribuzione degli spazi non è tuttavia ancora formalizzata se, il presidente della Congregazione progetta di acquisire per gli usi del Ricovero di Mendicità altre due stanze del primo piano già assegnate al Comizio Agrario. Tale proposito impone, per assicurare la piena funzionalità in relazione agli altri locali già assegnati al Ricovero di Mendicità, la permuta di alcune stanze del primo piano assegnate al parroco con altri vani al piano terra già in dotazione alla stessa Congregazione.

La proposta non trova esito per l’opposizione del parroco. Con deliberazione del 17 dicembre 1882 il Consiglio Comunale stabilisce di effettuare la nuova cessione dei locali al Comizio Agrario e al Ricovero di mendicità «distribuendoli equamente tra loro per modo di assicurare il separato sviluppo» alle seguenti condizioni:

Al Comizio Agrario viene assegnato tutto l’appezzamento di terra lavorativo e ortivo detto ‘La Vigna’ e una frazione del fabbricato del convento costituito dal refettorio e le stanze terrene attigue e più due stanze al primo piano soprastanti alle dette stanze terrene da collegare con una nuova scala interna da costruire a spese del Comizio Agrario, nonché il resedio con fonte che rimane a confine dalla parte di mezzogiorno alle stanze terrene e refettori.

Con il regio decreto del 5 giugno 1884, il Ricovero di mendicità di Santa Chiara in San Girolamo viene eretto in Ente Morale con lo scopo di accogliere e mantenere con le proprie rendite i poveri di ambo i sessi del comune di Volterra impotenti al lavoro proficuo, nonché di quelli appartenenti ad altri Comuni purché assoggettati a una retta stabilita di anno in anno conformemente a quanto previsto dallo statuto organico del Ricovero.

Agli inizi del 1885, come risulta dalle cronache locali, il Ricovero di Mendicità ospita circa venti persone, compresi i paganti assoggettati alla retta giornaliera stabilita in £ 0,83. I ricoverati sono «impiegati nell’eseguire lavori di stiancia e giunco e di cartonaggi quanto ai maschi, nel filare e far calze quanto alle femmine, destinando a far filacce quelli affatto inabili agli accennati lavori»39.

Nel 1886, la Congregazione entra nel proposito di dotare di una nuova cucina il Ricovero di Mendicità occupando una stanza già in uso al Comizio Agrario. Si tratta di un altro chiaro segnale della progressiva espansione del Ricovero di Mendicità a scapito del Comizio Agrario. Per contropartita, la Congregazione propone al Comizio Agrario la possibilità di utilizzare una capanna esterna al fabbricato dell’ex convento. Il Comizio Agrario accoglie favorevolmente la richiesta e cede la stanza che corrisponde alla metà della cucina dell’ex-convento. La cessione ha tuttavia caratteri di provvisorietà e il Comizio Agrario conserva la facoltà di rientrarne in possesso per utilità dei propri scopi. La Congregazione si impegna a sostenere tutte le spese per l’adattamento alla nuova destinazione e a provvedere affinché l’acqua di rifiuto della peschiera del Ricovero sia ricondotta, come in precedenza, nella vasca di proprietà del Comizio Agrario in modo continuo e permanente. Infine, la Congregazione si obbliga a concedere gratuitamente l’uso del pozzo nero al Comizio Agrario, così confermando, di fatto, una condizione già in essere. Il manufatto insiste infatti nei locali da cedere alla Congregazione e già assegnati al Comizio Agrario sotto la presidenza del cav. Mario Ricciarelli, illustre personaggio volterrano al quale si deve la fondazione dell’Orfanotrofio Ricciarelli. L’accordo trova formale attuazione nell’atto stipulato il 3 agosto 1886 e registrato a Volterra il 12 agosto seguente40.

Nel corso del 1888 prendono avvio e si concretizzano le trattative fra la Deputazione provinciale di Pisa e la Congregazione di Carità per l’impianto di una sezione dementi innocui nei locali del Ricovero di mendicità, azione fortemente voluta dal prefetto di Pisa comm. Giuseppe Senales e positivamente accolta dal cav. Aurelio Caioli, presidente di quella Congregazione41. Nell’adunanza del 25 agosto 1888, la Congregazione, con propria deliberazione, invita il sindaco, in forza «delle premure fatte dalla autorità governativa e dell’atto privato 17 dicembre 1882»42, a entrare in possesso anche delle quattro stanze tuttora «indebitamente occupate dal parroco pro tempore di San Girolamo»43, per poi farne consegna sempre a norma del citato atto alla stessa Congregazione.

Imminente si profila infatti l’invio di dementi presso il Ricovero di mendicità di Volterra da parte della Deputazione provinciale di Pisa, che può così beneficiare di una retta giornaliera ben inferiore a quella già praticata dall’Ospedale San Niccolò di Siena, peraltro non più in grado di far fronte all’ospitalità degli oltre cinquecento dementi innocui provenienti dalla provincia di Pisa e non solo. Con l’aumento della retta giornaliera da £ 1,00 a £ 1,50, l’amministrazione dell’Ospedale di Siena intende quindi porre rimedio all’insostenibile affollamento delle sue strutture.

In tale quadro, anche per iniziativa del consigliere della Deputazione conte Guido Guidi, non deve sorprendere che nonostante la contrarietà del parroco Mauro Maggi, il quale per tutelare i propri diritti ecclesiastici non esita a informare l’Economato Generale di Firenze, la Congregazione di Carità, nella seduta del 25 agosto 1888, approva il trasferimento dei primi trenta malati dal San Niccolò di Siena al Ricovero di Mendicità di San Girolamo, sulla base di una retta giornaliera di £ 1,00 per ogni ricoverato44.

Il 2 ottobre 1888 la Congregazione di Carità amministratrice del ricovero di mendicità di Santa Chiara in San Girolamo riceve il primo nucleo di quattro mentecatte innocue provenienti dal manicomio di Siena. Nei due trasferimenti del 3 gennaio e 12 marzo 1889 sono ricoverate altre dodici donne. Il 30 aprile dello stesso anno sono ricoverati i primi tredici uomini. Con il proseguire degli arrivi di nuovi ricoverati, pressanti si fanno quindi le richieste del presidente della Congregazione nei confronti del sindaco per ottenere le quattro stanze del primo piano soprastanti alla camera da letto del parroco. In questo modo «i poveri vecchi troverebbero nei nuovi locali, ridotti a comodo dormitorio, tutta l’aria, il calore e la luce che si rendono indispensabili alle loro stanche membra»45, collegati ai locali già in uso dal Ricovero di Mendicità praticando un’apertura nel muro divisorio.

Tuttavia, la vertenza con il parroco di San Girolamo non accenna a trovare composizione se, ancora nel maggio 1890, viene proposto dalla Congregazione di Carità di fabbricare a tutte proprie spese «sopra un’area da prescegliersi come più idonea, una casa a uso di canonica col numero di stanze fino a dodici al massimo con piccolo appezzamento di terreno e con unico accesso senza servitù alcuna e con comoda e facile comunicazione colla chiesa»46.

Il progetto della nuova costruzione, che non trova esecuzione, è affidato dalla Congregazione all’ingegnere comunale Filippo Allegri. Copia della pianta della nuova canonica viene trasmessa al sindaco e alla Sottoprefettura47.

La compresenza del Comizio Agrario e la promiscuità degli anziani indigenti e i dementi ospitati nel Ricovero di mendicità diventa sempre più una situazione insostenibile rispetto alla consistenza edilizia dell’ex convento di San Girolamo. Fin dall’agosto 1890 la Congregazione è quindi costretta a condurre in affitto, con contratto triennale, la villa di Papignano. La villa, per la relativa vicinanza all’ex convento, è destinata inizialmente alla sezione femminile dementi48. Nello stesso tempo si profila il trasferimento del Ricovero di mendicità presso quello di Santa Chiara.

Nel maggio 1892 la separazione tra la canonica e l’Asilo Dementi non è ancora stata risolta. Il parroco di San Girolamo presenta una istanza al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, con la quale richiede sia obbligato il Municipio a separare convenientemente la parte dell’attiguo ex convento ormai destinato ad Asilo dementi, dall’altra da lui goduta come canonica, di modo che i ricoverati non possano, come pare abbiano già fatto, entrare nella sua abitazione. Le nove finestre per le quali il suo quartiere è ora in così anormale condizione potrebbero aprirsi dalla parte opposta corrispondente nel chiostro interno dell’ospizio e così si avrebbe reciproca libertà e legale separazione dei due quartieri.

© Accademia dei Sepolti, ROBERTO CASTIGLIA
“L’istituzione del frenocomio di San Girolamo e i progetti per un grande manicomio a Volterra (1866-1902)”, in Rassegna Volterrana, a. XCIX, pp. 87-142
NOTE
1 L. DALLE PIANE, Com’è sorto l’Ospedale Psichiatrico, «Volterra», XIII (1974), p. 8; F. GUIDI, Come nacque il manicomio, «Rassegna Volterrana», V (1931), 1, pp. 34-36; ID., Ancora: come nacque il Manicomio, «Rassegna Volterra- na», IX (1938), pp. 54-57; V. FIORINO, Le officine della follia. Il frenocomio di Volterra (1888-1978), Pisa, ETS, 2011, pp. 298; R. CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico di Volterra, in I complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento, a cura di C. Ajroldi et al., Milano, Electa, 2013, pp. 207-208; R. CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico di Volterra, <http://spazidellafollia.eu/it/complesso-manicomiale/ospedale-psichiatrico-di-volterra>.
2 Per un’attenta ricostruzione delle vicende riguardanti la chiesa e il convento di San Girolamo si rimanda a P.I. IRCANI MENICHINI, La chiesa e il convento di San Girolamo di Volterra, Volterra, Accademia dei Sepolti, 2017.
3 Così recita il comma 1 dell’art. 20 «I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti Leggi, quando sieno sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai Comuni ed alle Provincie, purché ne sia fatta dimanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa Legge, e sia giustificato il bisogno e l’uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto dei Comuni e delle Provincie».
4 ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI VOLTERRA (da ora ASCV), Postunitario, Protocolli delle deliberazioni del Consiglio Comunale, anno 1868, deliberazione n. 149. Il disposto della delibera prende atto della nota trasmessa dalla Sottoprefettura di Volterra del 27 aprile 1868 laddove sono riportate le proposte dell’Amministrazione del Fondo per il Culto risalenti al 20 aprile precedente. La de- libera riguarda anche l’ex-convento di San Matteo già dei Frati Cappuccini.
5 Ivi, anno 1869, deliberazione n. 50 del 9 aprile.
6 Ibidem.
7 Ivi, deliberazione n. 119.
8 Il R.D. n. 3452 del 23 dicembre 1866 istituisce in ogni capoluogo di circondario i Comizi Agrari con lo scopo di promuovere la valorizzazione e l’avanzamento tecnologico dell’agricoltura sul modello delle Associazioni agrarie già promosse dal re Carlo Alberto nel 1842. Il Comune di Volterra, capoluogo di circondario, nel- la seduta consiliare del 21 febbraio 1867, nomina quali propri rappresentanti nel Comizio Agrario il cav. Niccolò Maffei, Antonio Ormanni e Luigi Salvestrini (cfr. ASCV, Postunitario, Protocolli delle Deliberazioni del Consiglio Comunale, anno 1867, deliberazione n. 28).
9 Ivi, anno 1870, deliberazione n. 120.
10 Ibidem.
11 L’amministrazione e la gestione del Comizio Agrario è affidata a una Direzione, composta da un presidente, da un vicepresidente, da un segretario e da quattro consiglieri delegati da eleggersi ogni anno. Costituiscono il Comizio Agrario tutti coloro che, interessandosi al progresso dell’agricoltura, presentano richiesta di iscrizione. Ai Comizi Agrari partecipa anche un rappresentante di ogni comune del circondario eletto dal rispettivo Consiglio Comunale. Spetta al prefetto il compito di indire la riunione costitutiva. Le risorse finanziarie dei Comizi sono assicurate dal concorso dei propri membri e dai sussidi concessi dallo stato, dalla provincia e dei comuni del circondario.
12 ASCV, Postunitario, Protocolli delle Deliberazioni del Consiglio Comunale, anno 1870, deliberazione n. 122.
13 Ibidem.
14 Ivi, deliberazione n. 123.
15 Ibibem.
16 Ivi, anno 1872, deliberazione n. 104.
17 Ivi, anno 1874, deliberazione n. 79.
18 Ivi, deliberazione n. 100.
19 ASCV, Postunitario, Carteggio degli affari comunali, cat. V, tit. 2, fasc, 2 (1900).
20 ASCV, Postunitario, Protocolli delle Deliberazioni del Consiglio Comunale, anno 1874, deliberazione n. 100, art. 2.
21 Ivi, art. 3.
22 Ivi, art. 4.
23 Ivi, art. 5.
24 Ivi, art. 6.
25 Ivi, art. 7.
26 Ivi, art. 8.
27 Ivi, art. 9.
28 Ivi, artt. 12-13.
29 Ivi, art. 14.
30 Ivi, anno 1875, deliberazione n. 199.
31 ASCV, Postunitario, Carteggio degli affari comunali, cat. 4, tit. 1, fasc. 1 (1906), lettera del presidente della Congregazione di Carità al sindaco di Volterra del 2 gennaio 1906.
32 R. CASTIGLIA, Il rilievo architettonico del nucleo originario del convento di San Girolamo in Volterra, «Quaderni del Laboratorio Universitario Volterrano», X (2007), pp. 195-235.
33 COMIZIO AGRARIO DI VOLTERRA, Regolamento generale della Scuola-Podere e Convitto di S. Girolamo presso Volterra, Volterra, Tip. Sborgi, 1876; S. BERTINI, Una scuola agraria a Volterra cento anni fa, «Volterra», 9 (1970), 3, pp. 11-12.
34 Le Congregazioni di carità, deputate ad amministrare i beni destinati a beneficio dei poveri e all’assistenza ai bisognosi e le opere pie, la cui gestione fosse stata affidata dal Consiglio Comunale, sono istituite presso ogni comune del regno dalla legge n. 753 del 3 agosto 1862, nota anche come legge Rattazzi. La legge è in segui- to completata dal relativo regolamento contenuto nel regio decreto n. 1007 del 27 novembre 1862. In applicazione del disposto legislativo, il Consiglio Comunale di Volterra, nella seduta del 19 gennaio 1863, nomina l’avv. Raffaello Corsi alla presi- denza della nuova istituzione e i primi otto membri (cfr. ASCV, Postunitario, Protocolli delle deliberazioni del Consiglio Comunale, anno 1866, deliberazione n. 49).
35 Ivi, anno 1881, deliberazione n. 24.
36 ASCV, Postunitario, Carteggio degli affari comunali, cat. 5, tit. 2 fasc. 1 (1882), lettera minuta del 15 luglio 1882; si veda anche ivi, lettera del presidente della Congregazione di Carità del 14 luglio 1882.
37 Ivi, lettera al presidente del Comizio Agrario dell’8 luglio 1882.
38 Ivi, lettera al presidente del Comizio Agrario del 16 maggio 1882.
39 «Il Corazziere», 11 gen. 1885, n. 2.
40 ASCV, Postunitario, Comizio Agrario, fasc. sciolto
41 La legge comunale e provinciale del 1864 attribuisce al prefetto la funzione di presidente della Deputazione provinciale e quella di autorità tutoria sopra i Comuni e le Opere Pie.
42 ASCV, Postunitario, Carteggio degli affari comunali, cat. V, tit. 2, fasc. 7 (1888), lettera del presidente della Congregazione di Carità A. Caioli al sindaco del 29 agosto 1888.
43 Ibidem.
44 Ivi, lettera del parroco di San Girolamo Mauro Maggi al sindaco del 10 settembre 1888. 45 ASCV, Postunitario, Carteggio degli affari comunali, cat. V, tit. 2, fasc. 2 (1889), lettera del presidente della Congregazione di Carità A. Caioli al sindaco del 24 gennaio 1889.
46 Ivi, cat. V, tit. 2, fasc. 2, lettera del sottoprefetto al sindaco del 26 novembre 1889.
47 Ivi, lettera del sottoprefetto al sindaco del 4 maggio 1892.
48 S. BERTINI, Luigi Scabia e l’ospedale psichiatrico di Volterra, «Volterra», 3 (1964), 9, pp. 12-15; 10, pp. 12-13. Si veda anche ARCHIVIO DELL’OSPEDALE PSICHIATRICO DI VOLTERRA (da ora AOPV), Carteggio, n. 1 (1875-1909), contratto di affitto della Villa di Papignano stipulato in data 15 luglio 1890 tra la Congregazione di Carità e Virginia Pilastri nei Gori e Antonio Gori. Per il corposo inventario della sezione amministrativa dell’ospedale psichiatrico di Volterra si veda: S. TROVATO, Inventario dell’Archivio dell’Ospedale Psichiatrico di Volterra. Sezione amministrativa, 2018, <https:/www.sa-toscana.beniculturali.it/fileadmin/risorse/inventari/INVENTARIO_ OSPEDALE_PSICHIATRICO_VOLTERRA_seconda_parte.pdf>.